Gestione degli impianti sportivi: una sfida e un’opportunità per enti locali e operatori economici

Impianti sportivi

Gestione degli impianti sportivi: una sfida e un’opportunità per enti locali e operatori economici

La gestione di un impianto sportivo è un’attività certamente complessa che richiede competenze specifiche e ampia conoscenza del settore. In tale ottica deve inserirsi la collaborazione tra gli operatori economici e gli enti locali nei progetti di riqualificazione e gestione degli impianti sportivi attraverso le operazioni di Partenariato Pubblico Privato. 

I benefici del PPP nella gestione degli impianti sportivi

Molti esempi virtuosi di questa collaborazione, sia a livello nazionale che locale, possono ben rappresentare i benefici che ne conseguono, rappresentando pertanto una vera opportunità di sviluppo economico e sociale del territorio nel rispetto dell’interesse pubblico e della partecipazione collettiva. Tra i benefici che possono derivare da questa collaborazione è possibile individuarne i principali; 

  • Allocazione dei rischi in capo al soggetto privato per tutta a durata dell’operazione;
  • Possibilità di sfruttare il know how e l’esperienza delle società operanti nel settore sportivo per una gestione virtuosa degli impianti;
  • Ottimizzazione delle risorse impiegate a vantaggio della riqualificazione di impianti vetusti o inadeguati;

È indubbio che la definizione dei presupposti di partenza di un’operazione di Partenariato, nonché la disponibilità al dialogo tra la parte privata e quella pubblica siano essenziali ai fini della buona riuscita dell’operazione stessa. Già nella fase embrionale del PPP infatti è importante che vengano definiti correttamente tutti gli elementi di carattere progettuale e contrattuale, nonché sia predisposto un Piano Economico Finanziario che rappresenti i termini dell’equilibrio economico finanziario e la sostenibilità dell’operazione.

Gestione degli impianti sportivi
Gestione degli impianti sportivi a cura dello Studio Caravaggioni – AIS INFORMA

L’importanza del monitoraggio nelle fasi di gestione

L’importanza di una corretta definizione di tutti questi elementi diventa requisito fondamentale per mantenere un rapporto di collaborazione tra le parti che sia virtuoso e trasparente lungo tutto il periodo dell’attività gestoria. È durante questo arco temporale infatti che diventa essenziale un corretto monitoraggio dell’attività del concessionario al fine di monitorare costantemente i livelli di performance delle prestazioni offerte in termini qualitativi e quantitativi, come previsto dall’art. 175 comma 6 del D.Lgs 36/2023. L’attività di monitoraggio permette un costante flusso informativo tra l’operatore e l’Ente volto, da un lato ad accertare il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario definito all’origine dell’operazione, dall’altro di definire in itinere tutti i meccanismi di adeguamento del canone nonché di applicare di eventuali penali definite contrattualmente.

Il monitoraggio permette inoltre di verificare costantemente la presenza di eventuali cause che possano comportare la revisione del Piano Economico Finanziario. In questi termini sarà infatti possibile correggere eventuali scostamenti in termini di performance che potrebbero inevitabilmente verificarsi durante il lungo periodo di concessione rispetto alle condizioni originarie. Nei casi in cui le operazioni abbiano durata particolarmente elevata, si riscontra con facilità la necessità di rivedere i presupposti alla base del rapporto contrattuale e procedere ad un riequilibrio del Piano Economico Finanziario al fine di ridefinire le condizioni di base dell’operazione. Qualora i termini contrattuali ed il Piano Economico Finanziario siano stati redatti coerentemente con le previsioni normative e tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorità competenti l’attività di monitoraggio la procedura di revisione risulta necessariamente semplificata, consentendo modifiche tempestive ed efficaci anche nei casi di maggiore difficoltà o in presenza di eventi destabilizzanti.


Articolo a cura di Studio Caravaggioni

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Impianti sportivi, applicazione semplificata del PPP – D. Lgs 38/2021

Riforma degli impianti sportivi: il decreto spinge su sicurezza e rinnovamento. Ne abbiamo parlato con lo Studio Caravaggioni che ci illustra i benefici per ASD e SSD.

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Impianti sportivi, applicazione semplificata del PPP – D. Lgs 38/2021 – AIS INFORMA

Il primo gennaio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 38/2021 recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. Precisamente, il decreto in oggetto detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici. Un’opportunità per il mondo dello sport da valutare con attenzione.

Il D.Lgs. 38, benché strutturato in soli dodici articoli, appare come un sistema normativo articolato e denso di norme, spesso non di immediata fruizione. Servono una analisi e approfondimento progressivi, poiché dipanare le svariate incertezze interpretative risulta spesso arduo.

Si ritiene utile limitarsi, in tale sede, all’applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo, posto che l’art. 2, comma 1 lett. d) definisce l’impianto sportivo come “struttura, all’aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto.”

L’articolo 4 propone e disciplina varie soluzioni volte a favorire l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi (comma 1) a cui va abbinata la gestione, nonché misure di accelerazione e semplificazione nell’ottica complessiva di valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica. Innanzitutto, appare rilevante che la norma ammetta la possibilità che gli interventi necessari a riqualificare le infrastrutture sportive inadeguate a soddisfare le esigenze funzionali  alle quali erano destinate, possa essere attivata non solo da associazioni o società sportive dilettantistiche, ma anche da soggetti che intendono realizzare l’intervento da proporre al Comune o diverso Ente locale, anche di intesa con una o più Associazioni o Società sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell’impianto.

L’articolo offre, quindi, la possibilità di attivare le procedure, di cui al presente articolo del decreto 38, anche ad opera di OE non già attivi nel settore sportivo. L’intento del Legislatore è evidente: l’obiettivo è ottenere che gli operatori economici, non solo quelli sportivi, siano incentivati ad investire sul patrimonio sportivo già esistente ed obsoleto. Se da un lato viene favorito il recupero del patrimonio esistente quale ipotesi prioritaria, non è escludibile che le procedure possano essere attivate anche su impianti da costruire trattandosi di ipotesi contemplata anche al comma 1. 

Le procedure, ai sensi del comma 12, possono essere attivate anche da sole associazioni sportive dilettantistiche (ASD) o società sportive dilettantistiche o professionistiche (SSD). Le proposte possono essere, inoltre, presentate senza riferimenti a limiti dimensionali (comma 3) non rinvenendo nella norma limiti minimi di capienza o di dimensione degli impianti interessati.

L’articolo 5, invece, tratta la rigenerazione, la riqualificazione o l’ammodernamento di impianti sportivi con annessa gestione da parte di associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche e sulla base di una proposta che può essere formulata esclusivamente da queste ultime. Si tratta, indubbiamente della norma maggiormente controversa per le implicazioni interpretative che genera, anche alla luce dei principi di matrice euro-unitaria, posto che prevede l’ipotesi di affidamento diretto dell’impianto sportivo costringendo l’interprete a fronteggiare problemi alquanto rilevanti, poiché implicano la necessità di approcciarsi e di ponderare, nell’impianto sistematico della semplificazione, le tematiche di impianto sportivo senza rilevanza economica e Associazioni e Società sportive senza fini di lucro

Il decreto prevede che associazioni e società sportive, senza fini di lucro, presentino un progetto e un piano di fattibilità economico-finanziario a dimostrazione della sostenibilità che evidenzi i lavori di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento dell’impianto sportivo esistente e la successiva gestione dell’impianto. La gestione deve garantire un utilizzo che favorisca l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile.  

Riqualificare gli impianti sportivi
Sudio Caravaggioni – AIS INFORMA

Articolo a cura di Studio Caravaggioni

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